Reati ostativi ed allarme sociale. Legittima l’esclusione del condannato infra ventunenne dall’accesso alle pene alternative alla detenzione, anche allorché il giudice dovesse ritenere che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall’applicazione di una sanzione sostitutiva.

Non è costituzionalmente illegittimo escludere i condannati per reati ostativi dalle pene sostitutive, ma l’esecuzione delle pene detentive deve essere conforme ai principi di rieducazione e di umanità imposti dalla Costituzione.

Pene sostitutive e reati ostativi: cosa ha deciso la Corte costituzionale

Con la sentenza n. 29 luglio 2025, n. 139, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi su un tema centrale della riforma Cartabia: l’accesso alle pene sostitutive per i condannati a pene detentive brevi.

La questione nasceva da due processi per reati di violenza sessuale, in cui le pene inflitte non superavano i quattro anni di reclusione ad imputati infra ventunenni. In astratto, dunque, sarebbe stato possibile applicare una misura alternativa alla detenzione. Tuttavia, l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario – che elenca i cosiddetti “reati ostativi” – impedisce questa possibilità per i reati più gravi, tra cui quelli in esame. Il GUP e la Corte di Appello di Firenze avevano sollevato dubbi di costituzionalità, sostenendo che tale preclusione potesse violare i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena.

La risposta della Corte

La Corte ha chiarito che non è incostituzionale escludere i condannati per reati ostativi dalle pene sostitutive in quanto la relativa applicazione rientra nella discrezionalità del legislatore. In altre parole, il Parlamento può decidere che reati di particolare gravità – caratterizzati da un forte allarme sociale – non possano beneficiare di pene alternative.

La Corte ha però ribadito un punto fondamentale: anche chi è condannato per reati ostativi deve scontare la pena in condizioni rispettose della dignità umana e tali da rendere comunque possibile un percorso di reinserimento.

In sintesi, la sentenza conferma la legittimità delle scelte del legislatore, ma richiama con forza lo Stato a garantire che la detenzione non perda mai la sua funzione rieducativa.