Ancora sulle clausole Claims Made. La giurisprudenza di merito analizza i criteri di validità della clausola. Note a Sentenza del Tribunale di Cassino n. 661/2021

Il Tribunale ha applicato i criteri elaborati dalla Cassazione per valutare l’immeritevolezza delle clausole claims made ai sensi dell’art. 1322 c.c.:

  1. Vantaggio ingiusto: La clausola riduce il periodo effettivo di copertura, creando “uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l’assicurazione e il tempo nel quale può avverarsi il rischio”
  2. Posizione di soggezione: Crea conseguenze paradossali per l’assicurato che “sapendo di avere causato un danno, se tace perde la copertura; se sollecita il danneggiato viola l’obbligo di salvataggio”
  3. Contrasto con doveri di solidarietà: La clausola può costringere l’assicurato “a tenere condotte contrastanti con i superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti”

Efficacia della Polizza

Il giudice ha dichiarato inefficace la clausola claims made, stabilendo che “la polizza deve essere considerata efficace, con conseguente manleva a carico delle Assicurazioni Generali.

Il giudice ha applicato i tre criteri elaborati dalla Cassazione per valutare l’immeritevolezza delle clausole claims made che escludano le richieste postume:

1. Vantaggio Ingiusto e Sproporzionato

La clausola “riduce il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall’assicurato nella prossimità della scadenza del contratto”. Questo determina “uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l’assicurazione (e verosimilmente pagato il premio), e il tempo nel quale può avverarsi il rischio”.
Tale iato è particolarmente problematico nella responsabilità professionale forense, “la cui opera può talora produrre effetti dannosi che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui fu tenuta la condotta colposa fonte di danno, come avvenuto nella specie”.

2. Posizione di Indeterminata Soggezione

La clausola “fa dipendere la prestazione dell’assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento futuro e incerto, ascrivibile a colpa dell’assicurato, ma anche da un successivo evento futuro e incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato, ossia la richiesta di risarcimento”.
Questo crea conseguenze paradossali: “sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se invece sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento viola l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1915 c.c.”.

3. Contrasto con i Doveri di Solidarietà

La clausola può “costringere l’assicurato a tenere condotte contrastanti con i superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti”, poiché “se l’assicurato adempia spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede gli imporrebbero), l’assicuratore potrebbe rifiutare l’indennizzo”.

La Declaratoria di Inefficacia della Clausola

Sulla base di questa analisi, il Tribunale ha dichiarato inefficace la clausola claims made, stabilendo che “la polizza deve essere pertanto considerata efficace, con conseguente manleva a carico delle Assicurazioni Generali che si estende anche alle spese sostenute dalla ……. per i giudizi nei quali è stata soccombente, poiché anch’esse fanno parte dei danni provocati dal ………..”.